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L’obiettivo di questo articolo è fornire una guida chiara e aggiornata su quanto prevede la normativa per la videosorveglianza in condominio, al fine di aiutare i condomini e gli amministratori a comprendere i propri diritti e doveri.
La videosorveglianza è diventata negli ultimi anni uno strumento sempre più diffuso nei condomini, sia per ragioni di sicurezza che per prevenire atti vandalici o furti.
Vero è, però, che l’installazione di sistemi di videosorveglianza nelle parti comuni di un edificio condominiale non può avvenire in modo arbitrario, ma deve rispettare una serie di norme e regolamenti.
Sommario
Leggi italiane sulla privacy e sulla videosorveglianza
Il quadro normativo italiano sulla videosorveglianza è incentrato sulla tutela della privacy dei cittadini.
Il riferimento principale è il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR), un regolamento europeo che stabilisce le regole applicabili al trattamento dei dati personali e che si applica anche alle attività di videosorveglianza condotte dai condomini.
Il GDPR (Regolamento UE 16/679), però, esclude dall’ambito di applicazione le riprese effettuate a scopo esclusivamente personale o domestico (art. 2, co. 2, lett. c). Ma, a scanso di equivoci, è fondamentale sottolineare che questa esclusione vale solo per le aree strettamente private.
Qualora le riprese si estendano a spazi comuni o pubblici, anche se effettuate da privati, diventano soggette alle norme sulla protezione dei dati personali.
Appare, pertanto, determinante – nel momento in cui si decide di installare un impianto di videosorveglianza per la propria abitazione – conoscere i limiti imposti dalla legge.
In particolare, è necessario prestare attenzione agli spazi comuni, come cortili condominiali o androni, poiché l’installazione di telecamere in queste zone può violare la privacy degli altri condòmini.
Vediamo nel dettaglio quali sono le norme da rispettare.
Telecamere private condominiali
Innanzitutto occorre fare una prima distinzione tra l’ipotesi di telecamere di sorveglianza installate dal privato a tutela del proprio appartamento, oppure se si tratti di telecamere installate dal condominio a tutela e protezione di tutti i condòmini.
Andiamo ad esaminare le due diverse ipotesi:
- L’installazione di impianti di videosorveglianza privati all’interno di un condominio a tutela del proprio appartamento è ammessa, purché rispetti i seguenti principi:
- Autonomia del singolo: non è richiesta l’autorizzazione condominiale per l’installazione.
- Limiti alla ripresa: l’angolo di ripresa deve essere circoscritto alla proprietà privata, evitando l’inquadramento di parti comuni (scale o ascensori) o proprietà altrui (porta del vicino). Eccezioni possono essere ammesse in casi specifici, come spazi estremamente ridotti, ma sempre nel rispetto della privacy altrui. L’installazione di una telecamera sul balcone, diretta verso un’auto parcheggiata, è ammissibile se non comporta un’intrusione nella sfera privata degli altri condomini, evitando riprese di spazi comuni o di proprietà altrui.
- Informativa (facoltativa): non è obbligatoria l’informativa ai condomini, ma è consigliabile per evitare eventuali controversie.
La recente ordinanza 10925/2024 della Corte di Cassazione ha apportato, inoltre, ulteriori significative modifiche alla disciplina della videosorveglianza condominiale.
La Suprema Corte ha chiarito, infatti, che l’installazione di telecamere private è consentita, a condizione che l’angolo di ripresa sia limitato alla proprietà esclusiva del singolo condomino, vietando anche la ripresa del portone d’ingresso del condominio.
Questa decisione, volta a tutelare la privacy degli altri condomini, impone nuovi limiti all’utilizzo delle telecamere nelle zone comuni dell’edificio.
L’installazione di impianti di videosorveglianza nelle parti comuni di un condominio richiede una decisione formale dell’assemblea condominiale.
Ai sensi dell’articolo 1122-ter del Codice Civile, la delibera deve essere approvata dalla maggioranza degli intervenuti e da almeno la metà del valore dell’edificio. In altre parole, per installare telecamere in condominio è necessaria una maggioranza qualificata, come previsto dall’articolo 1136 del Codice Civile.
Il Regolamento UE 679/2016 (GDPR) impone, inoltre, al condominio di nominare un responsabile della protezione dei dati, al fine di garantire la conformità del trattamento dei dati personali alle disposizioni di legge.
Requisiti per l’installazione di sistemi di videosorveglianza
Come già accennato, per installare un sistema di videosorveglianza in un condominio è, pertanto, necessario seguire una precisa procedura:
- Decisione assembleare: la decisione di installare un impianto di videosorveglianza deve essere presa dall’assemblea condominiale con una maggioranza qualificata (così come stabilito dall’art. 1136 del Codice Civile).
- Informativa ai condomini: prima della votazione, l’amministratore è tenuto a fornire a tutti i condomini un’informativa dettagliata sull’installazione dell’impianto, indicando le finalità della videosorveglianza, le aree interessate dalle riprese, le modalità di conservazione dei dati e i soggetti autorizzati ad accedervi. L’informativa fornita ai condomini deve essere particolarmente chiara e dettagliata, specificando in modo inequivocabile le aree coperte dalle riprese e le motivazioni dell’installazione.
- Valutazione d’impatto: in alcuni casi, a seconda della tipologia di impianto e dei dati trattati, potrebbe essere necessario effettuare una valutazione d’impatto sulla protezione dei dati personali.
Entrando un po’ più nel dettaglio, andiamo ad esaminare quali sono i luoghi in cui è possibile procedere all’installazione di un impianto di videosorveglianza condominiale.
Fermo restando, infatti, che ciò sia deliberato dall’assemblea condominiale nelle forme già enunciate, le telecamere possono essere installate in tutte le zone di proprietà comune, come ingressi, cortili, scale, ecc…
Una sentenza del Tribunale di Roma del 2021 ha confermato la possibilità di estendere la videosorveglianza a tutto il perimetro esterno dell’edificio, in linea con il principio di tutela della sicurezza condominiale.
Cartellonistica e informativa
L’installazione di un sistema di videosorveglianza deve essere chiaramente segnalata attraverso cartelli apposti in luoghi visibili.
Questi cartelli di videosorveglianza devono contenere le seguenti informazioni:
- Presenza di telecamere: indicazione chiara e ben visibile della presenza di sistemi di videosorveglianza.
- Titolare del trattamento: indicazione del soggetto responsabile del trattamento dei dati, solitamente l’amministratore di condominio.
- Finalità del trattamento: indicazione delle finalità per le quali vengono effettuate le riprese (es. sicurezza, prevenzione di furti).
- Modalità di contatto: indicazione dei contatti ai quali rivolgersi per esercitare i propri diritti (es. diritto di accesso, rettifica, cancellazione).
Norme sulla conservazione e accesso ai dati
Le registrazioni video devono essere conservate per un periodo di tempo limitato e strettamente necessario al raggiungimento delle finalità indicate nell’informativa, in genere 24/48 ore.
Al termine del periodo di conservazione, i dati devono essere cancellati in modo sicuro.
Al fine di evitare abusi e/o violazioni delle norme sulla privacy, l’accesso ai dati registrati è consentito esclusivamente alle persone autorizzate, ovvero all’amministratore di condominio, al personale addetto alla gestione dell’impianto e, in caso di necessità, alle forze dell’ordine.
Ogni condomino ha, comunque, diritto di richiedere la visione delle registrazioni delle telecamere condominiali, a condizione che:
- La richiesta sia motivata: deve essere correlata a un evento grave come un furto, una rapina o un danneggiamento.
- Ci sia una denuncia: deve essere stata presentata una denuncia alle autorità competenti.
- La richiesta sia formale: deve essere formulata per iscritto e indirizzata all’amministratore di condominio.
- La visione sia controllata: l’accesso alle registrazioni deve avvenire sotto la supervisione dell’amministratore o del responsabile della protezione dei dati.
E’ bene sottolineare che il trattamento dei dati personali raccolti attraverso le telecamere condominiali deve avvenire nel pieno rispetto della normativa vigente.
Gli amministratori sono tenuti, pertanto, ad adottare misure tecniche e organizzative adeguate per garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati.
Sanzioni e conseguenze per la non conformità
L’impianto di videosorveglianza deve essere sottoposto a verifiche periodiche per garantire il corretto funzionamento e l’aggiornamento alle nuove normative.
Il mancato rispetto delle norme sulla videosorveglianza può comportare l’applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie a carico del condominio o dell’amministratore.
Inoltre, il titolare del trattamento dei dati potrebbe essere chiamato a rispondere in sede civile per i danni causati ai soggetti interessati dalla violazione della privacy.
La videosorveglianza può essere uno strumento utile per garantire la sicurezza all’interno di un condominio, ma è fondamentale che sia utilizzata in modo corretto e nel rispetto dei diritti degli altri come stabilito dalle norme vigenti.
Appare chiaro, tra l’altro, che per raggiungere un risultato ottimale dal punto di vista della sicurezza e della contestuale difesa della privacy di ognuno, prima di installare un sistema di videosorveglianza, è determinante affidarsi a un professionista che possa progettare un impianto conforme alle norme di legge e alle esigenze del condominio.
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